Art. 5.

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il finanziamento degli interventi nelle isole minori», con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per gli anni successivi al 2009, la dotazione del Fondo è determinata annualmente in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sulla base della superficie, del reddito medio e del numero degli abitanti delle isole minori facenti parte del loro territorio, nonché della distanza delle medesime isole minori dalla terraferma o dalle isole maggiori.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.